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Testo unico delle leggi elettorali

  • Art. 49

    I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio.

    Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

    E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

    La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.